A partire dal 1° novembre, imprese e lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili, sia in ambito edile sia di ingegneria civile, non potranno più avvalersi dell’autocertificazione (art. 27 del Testo Unico della Sicurezza, modificato dall’art. 29, comma 19 del D.L. n. 19/2024). L’accesso ai cantieri sarà consentito solo previa presentazione della ricevuta di trasmissione della patente a crediti tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
L’obbligo riguarda tutte le imprese e i lavoratori autonomi, anche se privi di dipendenti, che operano nei cantieri temporanei o mobili definiti dall’art. 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico della Sicurezza.
Le aziende con sede nell’Unione Europea o fuori dal territorio europeo dovranno:
Non sono tenuti a ottenere la patente a crediti:
La richiesta della patente a crediti può essere effettuata tramite il portale dedicato: servizi.ispettorato.gov.it/ipc.
Fino al 31 dicembre 2024, il legale rappresentante dell’azienda dovrà dichiarare solo i requisiti essenziali per ottenere la patente, che sarà rilasciata con il punteggio base. A partire da gennaio 2025, sarà possibile dichiarare requisiti aggiuntivi per ottenere un punteggio più alto, secondo quanto stabilito dalla circolare INL n. 4/2024.
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