NEWS FISCALI

Il Concordato Preventivo Biennale: Un Nuovo Strumento per la Riforma Fiscale

Il Decreto Legislativo 13/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha introdotto il concordato preventivo biennale. Questa misura, parte della Legge delega per la Riforma fiscale (L. 111/2023), mira a semplificare l’accertamento tributario. Il primo biennio interessato da questa proposta è il 2024-2025, con la possibilità di rinnovare la proposta per il biennio successivo, a condizione che siano soddisfatti determinati requisiti.

Cronologia Importante

Ci sono due date chiave da tenere a mente:

Entro il 1° aprile di ogni anno (15 giugno per il periodo d’imposta 2024 e 15 aprile per l’anno 2025), l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari programmi speciali per acquisire i dati necessari per formulare la proposta di concordato. Un provvedimento direttoriale specifico definirà le modalità e i dati da comunicare telematicamente all’Amministrazione Finanziaria.
Entro la scadenza per il versamento del saldo delle imposte sui redditi (15 ottobre per l’anno 2024), il contribuente può aderire alla proposta di concordato.
Elaborazione della Proposta di Concordato

L’Agenzia delle Entrate elabora la proposta di concordato utilizzando una metodologia che valorizza le informazioni già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria, limitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi. I dati Isa di ciascun contribuente e le informazioni contenute nelle banche dati a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria sono centrali in questo processo.

Con il provvedimento del 28 febbraio 2024, n. 68629, sono stati approvati i modelli Isa, che includono il quadro P per la comunicazione dei dati rilevanti per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo per il biennio 2024-2025.

Chi può Beneficiare del Concordato Preventivo Biennale?

Possono accedere al concordato preventivo biennale le seguenti categorie di contribuenti:

Coloro che esercitano attività d’impresa o arti e professioni e applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (Isa). Per questi soggetti, è necessaria l’effettiva applicazione degli Isa.
Le persone fisiche che aderiscono al regime forfetario previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014. Per questa categoria di soggetti, il concordato è introdotto in via sperimentale solo per l’anno 2024.
Per entrambe le categorie di soggetti, per accedere al concordato preventivo, è richiesta l’assenza di debiti tributari pari o superiori a 5.000 euro per il periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta (quindi, per il 2023). Non concorrono a tale limite i debiti oggetto di rateazione o sospensione.

Esclusioni dal Concordato Preventivo

Non possono accedere al concordato preventivo i contribuenti che presentano una delle seguenti cause di esclusione:

Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in almeno uno dei 3 periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del concordato (anni 2021-2022-2023), laddove vi sia l’obbligo di presentazione.
Condanna per uno dei reati previsti dal D.L.gs. 74/2000, o di cui all’articolo 2621, cod. civ., o di cui agli articoli 648-bis e 648-ter, c.p., commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato (2021-2022-2023).
Per i contribuenti in regime forfettario, si prevede un’ulteriore causa di esclusione: l’inizio dell’attività nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta (2023).

Effetti dell’Accettazione della Proposta

I contribuenti che accettano la proposta di concordato si impegnano a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni (Redditi e Irap) relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato (2024 e 2025). Per i soggetti trasparenti di cui agli articoli 5, 115 e 116, Tuir, l’accettazione impegna anche i soci o gli associati.

L’Agenzia delle Entrate provvede al controllo automatizzato di cui all’articolo 35-bis, D.P.R. 600/1973 per le somme non versate, ferma restando la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.

Adempimenti

Nei periodi d’imposta oggetti di concordato, restano fermi gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, nonché quelli di comunicazione dei dati Isa. Per i contribuenti forfettari, restano fermi gli obblighi già previsti dalle disposizioni ordinarie per il regime in questione.

Redditi e Valore della Produzione Oggetto di Concordato

I redditi proposti dall’Amministrazione Finanziaria e oggetto di concordato sono individuati e determinati in modo differente a seconda della categoria di appartenenza. In particolare:

Il reddito di lavoro autonomo è determinato secondo le regole previste nell’articolo 54, Tuir senza tener conto di plusvalenze, minusvalenze e redditi di partecipazione.
Il reddito d’impresa è individuato ai sensi degli articoli 56 e 66, Tuir, a seconda del regime contabile adottato, e non tiene conto di plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze (attive e passive), nonché dei redditi di partecipazione.
Il reddito dei contribuenti forfettari è determinato secondo le regole previste per il regime stesso.
Per i redditi d’impresa e di lavoro autonomo, il reddito concordato deve essere rettificato della sommatoria algebrica delle plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze (attive e passive), fermo restando un reddito minimo di 2.000 euro. In presenza di perdite fiscali riferite a periodi d’imposta precedenti a quelli oggetto di concordato, le stesse riducono il reddito concordato (fermo restando il predetto limite di 2.000 euro).

Ai fini Irap, fermi restando i casi di esclusione da tale tributo (imprese individuali e lavoratori autonomi individuali), il valore della produzione concordato è determinato secondo le regole stabilite dal D.Lgs. 446/1997, senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze (attive e passive), la cui somma algebrica determina una variazione del reddito concordato, fermo restando il limite minimo di 2.000 euro.

Poiché l’adesione al concordato preventivo riguarda solamente le imposte dirette e l’Irap, è stabilito che l’adesione non produce effetti ai fini Iva, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.

Rilevanza delle Basi Imponibili Concordate

L’accettazione della proposta di concordato comporta che gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta nei periodi oggetto di concordato (2024 e 2025), non assumono rilievo per la determinazione dell’Irpef, Ires e Irap, nonché dei contributi obbligatori. Per questi ultimi, tuttavia, è prevista la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato.

È stabilito che, in presenza di circostanze eccezionali, da individuare con Decreto Mef, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione effettivi, eccedenti la misura del 50% rispetto a quelli oggetto di concordato

Calcolo degli Acconti

Per il periodo d’imposta 2024, è prevista una disposizione speciale per il calcolo degli acconti. Alla data di accettazione della proposta (15 ottobre 2024), il contribuente ha già versato la prima rata. Per coloro che aderiscono alla proposta di concordato, la seconda rata di acconto (da versarsi entro il 30 novembre 2024) è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto per il periodo d’imposta 2024 in base al reddito concordato e quanto già versato con la prima rata.

Cessazione e Decadenza dal Concordato

Le cause di cessazione e di decadenza dal concordato hanno effetti diversi. Le prime comportano la cessazione degli effetti a partire dal periodo d’imposta in cui si verificano, mentre le seconde comportano la decadenza degli effetti del concordato per entrambi i periodi d’imposta.

Cause di Cessazione

Le cause di cessazione includono la modifica dell’attività svolta dal contribuente nel corso del biennio concordatario (2024-2025) rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta antecedente (2023), a meno che per la nuova attività si renda applicabile il medesimo Isa, e la cessazione dell’attività in uno dei 2 periodi d’imposta oggetto del concordato (2024 o 2025).

Cause di Decadenza

Le cause di decadenza includono l’accertamento, nei periodi d’imposta oggetto del concordato (2024-2025) o in quello precedente (2023), di attività non dichiarate o inesistenza o indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero la commissione di altre violazioni di non lieve entità.

Altri Aspetti

Il D.Lgs. 13/2024 contiene disposizioni conclusive e di coordinamento. Tra queste, si prevede che per i periodi d’imposta oggetto di concordato non possono essere effettuati accertamenti di cui all’articolo 39, D.P.R. 600/1973, salvo che in esito all’attività istruttoria non risultino cause di decadenza. Inoltre, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, nonché per la determinazione dell’ISEE, si tiene conto del reddito effettivo e non di quello concordato.

Per i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli Isa, nonché per i contribuenti in regime forfettario, i versamenti a saldo delle imposte sui redditi, Irap e Iva per il periodo d’imposta 2023 possono essere effettuati entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione. Infine, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, le dichiarazioni dei redditi e Irap devono essere presentate entro il 15 ottobre 2024.
Ricordiamo che è sempre importante consultare un professionista per ottenere consigli specifici sulla propria situazione.

Redazione online

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